Sez. L, Sentenza n. 2369 del 12/04/1980 (Rv. 406066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI MUTAMENTO DI MANSIONI - ASSORBIMENTO IN ULTERIORI AUMENTI DELLA MAGGIORAZIONE DELLA PAGA MINIMA ACCORDATA A UN DIPENDENTE - COMPATIBILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI MUTAMENTO DI MANSIONI - ASSORBIMENTO IN ULTERIORI AUMENTI DELLA MAGGIORAZIONE DELLA PAGA MINIMA ACCORDATA A UN DIPENDENTE - COMPATIBILITA - LIMITI.*
L'art 2103 cod civ, stabilendo il principio inderogabile della irriducibilita della retribuzione del lavoratore indipendentemente da ogni mutamento (anche legittimo) di mansioni, non implica in alcun modo la necessita che tutte le eventuali maggiorazioni della retribuzione al lavoratore stesso, comunque spettanti, debbano mantenere costante l'eventuale originario divario dalla misura in cui essa era, per legge o per contratto, dovuta. E pertanto legittimo l'assorbimento in ulteriori aumenti della maggiorazione della paga minima accordata ad un determinato dipendente; salvo che tale maggiorazione non costituisca un assegno ad personam garantito dalla legge autonomamente nel suo specifico ammontare, indipendentemente dalle vicende della paga, perche di questa costituisce parte accessoria e non integrante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)