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Sez. 6, Sentenza n. 44638 del 31/10/2013 Cc. (dep. 05/11/2013) Rv. 257155 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Estinzione del reato per prescrizione - Conseguenze - Restituzione dell'immobile già in sequestro preventivo - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257155-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l'estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all'art. 240 cod. pen., per assenza dei presupposti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, disponendo la restituzione dell'immobile all'avente diritto ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)