diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 3099 del 06/10/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217853 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Prescrizione del reato di costruzione abusiva - Ordine di demolizione ex art. 7 legge n. 47 del 1985 - Efficacia - Cessazione - Necessità di revoca espressa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217853-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva previsto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 travolge l'ordine di demolizione - emesso ex art. 7 stessa legge - quale conseguenza della pronuncia di estinzione. Tale effetto si produce ex lege, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la istanza di correzione di errore materiale proposta nei confronti di propria precedente pronuncia nella quale non vi era stata revoca espressa dell'ordine di demolizione contestualmente all'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)