Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 01/12/1977 (Rv. 388871 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - NEGOTIORUM GESTIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RATIFICA DEL CHIAMATO - EFFICACIA - RETROATTIVA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - NEGOTIORUM GESTIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - RATIFICA DEL CHIAMATO - EFFICACIA - RETROATTIVA.*
L'accettazione tacita di eredita puo avvenire anche per mezzo di negotiorum gestio concernente i relativi beni, ove intervenga la ratifica del chiamato a norma dell'art 2032 cod civ, in quanto tutte le ragioni che si oppongono alla configurabilita di un'accettazione tacita di eredita per effetto della gestione di affari compiuta nell'interesse del chiamato e relativa ad Atti di amministrazione - tra cui, in particolare, la necessita che essa sia desumibile da un comportamento del successibile, che potrebbe rifiutare l'eredita oltre che per ragioni economiche anche per motivi di ordine morale - sono superate dalla successiva ratifica del medesimo, cosicche gli effetti del negozio posto in essere dal gestore si esplicano nella sfera del dominus con efficacia retroattiva. (Conf 3958/74, mass n 372533).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2032
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)