Sez. 2, Sentenza n. 11431 del 19/11/1993 (Rv. 484397 - 01)
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Giudiziaria | Decreti emessi dal giudice ordinario anche in sede di reclamo - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Giudiziaria
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ. hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, come tali suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione, a norma dell'art. 742 cod. proc. civ.. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)