Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 18/03/1997 (Rv. 503094 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA | Decreti emessi dal giudice ordinario anche in sede di reclamo - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fattispecie in tema di decreto della Corte d'appello dichiarante l'inammissibilità del reclamo avverso la nomina di un amministratore da parte del tribunale.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ. (nella specie, il decreto con il quale la Corte d'appello dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale di nomina di un amministratore della comunione ereditaria) hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, come tali suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione, a norma dell'art. 742 cod. proc. civ. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)