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Sez. 1, Sentenza n. 11034 del 08/11/1997 (Rv. 509673 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Diritto del trasgressore - Sussistenza - Eventuale, erronea determinazione contenuta nel verbale di accertamento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509673-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

Con riguardo al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui la contestazione del trasgressore sia limitata alla sola entità della sanzione, egli ha diritto di versare la somma che ritiene dovuta (come terza parte della sanzione considerata conforme a legge), senza essere vincolato alla determinazione (eventualmente erronea) della sanzione contenuta nel verbale di accertamento, il quale, quindi, non può costituire ostacolo all'oblazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)