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Sez. 1, Sentenza n. 11139 del 24/12/1994 (Rv. 489404 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma superiore - Opposizione - Onere dell'interessato - Motivo dell'opposizione - Contestazione dell'entità della sanzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489404-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

Con riguardo al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, nel caso in cui la contestazione del trasgressore sia limitata alla sola entità della sanzione, egli ha diritto di versare la somma che ritiene dovuta (come terza parte della sanzione considerata conforme a legge), senza essere vincolato alla determinazione della sanzione contenuta nel verbale di accertamento. Ove l'autorità amministrativa competente, non ritenendo sufficiente il versamento, emani l'ordinanza-ingiunzione, l'interessato ha l'onere di proporre opposizione, non contestando la sussistenza della violazione, ma sostenendo che l'entità della somma dovuta è quella per la quale egli ha proceduto al pagamento in misura ridotta. Non è invece possibile effettuare il pagamento in misura ridotta dopo che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si sia concluso con la riduzione della sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)