Sez. L, Sentenza n. 11154 del 13/10/1992 (Rv. 478890 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere | Disposta dal datore di lavoro per mancanza o insufficienza di commesse, ed accettata dal lavoratore in alternativa al licenziamento - Diritto alla retribuzione - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere
L'accettazione da parte del lavoratore del provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro, quale alternativa al licenziamento, per temporanea mancanza o insufficienza di commesse comporta la perdita del diritto alla retribuzione, attesi il vincolo di corrispettività delle prestazioni dovute dalle parti del rapporto e la non ravvisabilità, nell'accettazione predetta, di una rinuncia (alla retribuzione) invalida ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. o nulla siccome relativa diritti di futura acquisizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)