Sez. L, Sentenza n. 7843 del 19/05/2003 (Rv. 563307 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corresponsione in mancanza di prestazione lavorativa - Carattere eccezionale - Conseguenze - Accordo diretto alla sospensione della prestazione di lavoro e della retribuzione - Validità - Rinunzia ala retribuzione invalida ex art. 2113 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Il principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora "credendi" nei confronti dei dipendenti. Ne consegue che sono validi, in linea di principio, i patti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per la sospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno ad oggetto diritti di futura acquisizione e non concretano rinunzia alla retribuzione, invalida ex art. 2113 cod. civ., atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)