Sez. 2, Sentenza n. 11207 del 02/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161914 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONCORDATO DALLA POLIZIA - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DENARO PER BREVI ATTIMI DA PARTE DELL'ESTORTORE - CONSUMAZIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SERVIZIO DI VIGILANZA CONCORDATO DALLA POLIZIA - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DENARO PER BREVI ATTIMI DA PARTE DELL'ESTORTORE - CONSUMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il delitto di estorsione si realizza in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento e nel luogo in cui si verificano da una parte l'ingiusto profitto e, dall'altra, il danno patrimoniale - pertanto nel caso in cui l'estortore, nonostante il servizio di vigilanza concordato dagli agenti di polizia con la vittima, sia riuscito, sia pure per alcuni attimi, ad impossessarsi della cosa o del denaro, il delitto deve ritenersi consumato, essendosi il fatto lesivo interamente esplicato. (Conf mass n 153396).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)