Sez. 1, Sentenza n. 4307 del 12/03/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153396 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DANARO PER POCHI ATTIMI - ESTORSIONE CONSUMATA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO DELLA COSA O DEL DANARO PER POCHI ATTIMI - ESTORSIONE CONSUMATA.*
Il delitto di estorsione si realizza in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento e nel luogo in cui si verificano, da una parte, l'ingiusto profitto e, da un'altra, il danno patrimoniale; talché, nel caso in cui l'estortore, nonostante il servizio di vigilanza concordato dagli agenti di polizia con la vittima, sia riuscito, sia pure per alcuni attimi, ad impossessarsi della cosa o del danaro, il delitto deve ritenersi consumato, essendosi il fatto lesivo interamente esplicato. (Conf.: Cass. Pen., 11 ottobre 1950, ric. Montale, in rivista IT. Diritto pen., 1951, 209. Nel senso che sussiste la estorsione tentata se il reo resta solo per pochi attimi (quanti ne sono necessari agli agenti per intervenire) in possesso del danaro o della cosa V. Cass. Pen., 28 gennaio 1966, ric. Passalacqua, in Cass. Pen. mass. Ann., 1966, 832, m. 1314. V. Mass. Nn. 100765, 10766).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)