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Sez. 1, Ordinanza n. 1277 del 22/05/1978 Cc. (dep. 18/07/1978) Rv. 140719 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE A MANI DI DIPENDENTE DEL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DI RICEZIONE DELL'ATTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - INIDONEITA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - VALIDITA DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1978-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140719-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE A MANI DI DIPENDENTE DEL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DI RICEZIONE DELL'ATTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - INIDONEITA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE - VALIDITA DELLA NOTIFICA.*

Il rifiuto di ricezione dell'atto da parte del domiciliatario, facendo venir meno il rapporto di fiducia tra imputato e persona prescelta per le notificazioni, determina l'inidoneita della elezione di domicilio, salvo che la notificazione sia avvenuta in mani di persona diversa dal domiciliatario. Non si puo infatti in tal caso riconoscere a quest'ultimo il diritto di restituzione dell'atto comunicando, entro un termine ragionevole, l'avvenuta cessazione del rapporto fiduciario. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la regola secondo cui, in Mancanza di mutamento del domicilio comunicato nelle forme dovute, la notificazione e validamente eseguita presso il domiciliatario risultante dagli Atti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)