Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019 (Rv. 654725 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Contributi di bonifica - Perimetro di contribuenza - Omessa trascrizione – Conseguenze.
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In tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 12, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Legge Reg. Toscana 05/05/1994 num. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)