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Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012 (Rv. 621285 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Regime probatorio - Cartella di pagamento emessa dal consorzio - Impugnazione - Mancata produzione da parte del consorzio del piano di classifica - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621285-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del consorzio di bonifica avverso la sentenza impugnata che aveva annullato la cartella di pagamento sul presupposto che non erano stati dimostrati i benefici ricevuti dall'immobile onorato, non avendo il consorzio prodotto in giudizio il "piano di classifica").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 05/05/1994 num. 34 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)