Sez. 1, Sentenza n. 2521 del 27/06/1975 (Rv. 376437 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISURAZIONE AGLI INTERESSI SUL VALORE VENALE - LIMITI DI APPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISURAZIONE AGLI INTERESSI SUL VALORE VENALE - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Il criterio normalmente adottato, secondo cui l'indennita per la occupazione infrabiennale e il danno per quella ultrabiennale vengono commisurati agli interessi sul valore venale del bene, non ha validita assoluta e generale, in quanto esso e inidoneo ad assicurare la necessaria corrispondenza fra il pregiudizio da riparare e la correlativa reintegrazione patrimoniale, quando il valore suddetto sia diverso da quello che il bene ha avuto nel corso della occupazione.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)