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Sez. 3, Sentenza n. 4124 del 12/09/1978 (Rv. 393746 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - AZIONI TENDENTI ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA DI UN OBBLIGO DI FARE - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1978-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393746-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - AZIONI TENDENTI ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA DI UN OBBLIGO DI FARE - GIUDICE COMPETENTE.*

Le azioni tendenti all'adempimento di un Obbligo di fare debbono farsi rientrare ai fini della Determinazione della Competenza per valore, tra le cause relative a somme di denaro e a beni mobili disciplinate dall'art 14 cod proc civ, poiche l'Obbligo di fare e sempre valutabile in denaro. Ne deriva che il criterio di cui al citato art 14, col quale il successivo art 17 (cause relative alla esecuzione forzata) dev'essere posto in relazione, trova applicazione, ai fini della Competenza per valore, anche nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata. Pertanto, nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione forzata di un Obbligo di fare, il cui valore non sia dichiarato, la causa si presume di Competenza del giudice adito, salvo che dalla parte interessata si contesti il valore presunto e si dimostri che la causa rientra nella Competenza di un giudice diverso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)