Sez. 2, Sentenza n. 3912 del 07/07/1979 (Rv. 400375 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - AZIONI TENDENTI ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO COSTITUTIVO DI SERVITU - INCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - AZIONI TENDENTI ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI FARE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA STIPULAZIONE DI UN ATTO PUBBLICO COSTITUTIVO DI SERVITU - INCLUSIONE.*
Le azioni tendenti all'adempimento di un Obbligo di fare, anche nel caso di Obbligo di procedere alla stipulazione di un atto pubblico costitutivo di servitu, debbono farsi rientrare, ai fini della Determinazione della Competenza per valore, tra le cause relative a somme di denaro e a beni mobili, disciplinate dall'art 14 cod proc civ, in quanto l'Obbligo di fare e sempre valutabile in denaro, restando irrilevante l'utilizzabilita dello strumento ex art 2932 cod civ e la natura reale ed obbligatoria del rapporto che ne deriva; ne consegue che, qualora il valore di tale Obbligo non sia dichiarato in citazione, la causa si presume di Competenza del giudice adito, salvo che la controparte nella sua prima difesa non contesti il valore presunto e dimostri che la causa rientra invece nella Competenza di un giudice diverso. (Conf 4124/78, mass n 393746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)