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Sez. 1, Sentenza n. 16546 del 15/07/2009 (Rv. 609093 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE | Maggiori sconti sui prodotti in favore del Servizio sanitario nazionale, stabiliti con la l. n. 662 del 1996 - Applicabilità alle farmacie rurali cui sia stata già erogata l'indennità di disagiata residenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609093-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE

In tema di provvidenze in favore delle farmacie rurali, l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale ha stabilito, sul prezzo di vendita dei medicinali, nuove e maggiori soglie di sconto in favore del Servizio sanitario nazionale, articolate in fasce percentuali, esclude dal suo ambito di applicazione le "farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni" - ossia, quelle a cui sia stata già effettivamente erogata l'indennità di disagiata residenza - nei confronti delle quali continua quindi ad applicarsi la percentuale più favorevole per le farmacie, già prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto tale beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)