Sez. U, Sentenza n. 4288 del 20/02/2008 (Rv. 601611 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE | Indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali - Farmacia ubicata in località con popolazione compresa tra 3000 e 5000 abitanti - Interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Farmacia ubicata in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti - Diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE, ARMADI FARMACEUTICI E FARMACIE CONDOTTE
Nel sistema introdotto dalla legge 8 marzo 1968 n. 221, l'attribuzione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali è diversamente disciplinata, a seconda che la farmacia sia ubicata in località con popolazione compresa fra tremila e cinquemila abitanti, ovvero in centri con popolazione inferiore: nella prima ipotesi, la concessione dell'indennità è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'apposita commissione provinciale, prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, sempre che il reddito del farmacista non superi un certo ammontare, mentre, nella seconda ipotesi, l'indennità è dovuta, indipendentemente dall'entità del reddito del farmacista, in una misura predeterminata dalla legge, graduata in rapporto inverso all'entità della popolazione del luogo, e la predetta commissione ha compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei requisiti posti dalla legge, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento né in ordine all'"an" né in ordine al "quantum". Di conseguenza, se nel primo caso la posizione del detto interessato ha consistenza di interesse legittimo, venendo il credito ad esistenza solo con il provvedimento (discrezionale) di liquidazione, nel secondo caso il farmacista (ancorché di farmacia di non nuova costituzione) ha un diritto soggettivo perfetto all'indennità, e le controversie concernenti la spettanza e la misura della medesima rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 221 art. 1, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 5, Legge 05/03/1973 num. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)