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Sez. L, Sentenza n. 4781 del 02/10/1985 (Rv. 442190 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE - ADESIONE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442190-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE - ADESIONE O DISSENSO RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempre che egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio. (Conf 3272/82, mass n 421233; (Conf 4381/78, mass n 394054).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)