Sez. L, Sentenza n. 4381 del 03/10/1978 (Rv. 394054 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGO DI RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, il giudice del merito, come non e tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, cosi e ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, sempreche egli dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio. (Conf 2694/77, mass n 386351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 456, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)