Sez. 1, Sentenza n. 6267 del 11/12/1985 (Rv. 443378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MATURATI DOPO LA RIASSUNZIONE - PROPONIBILITÀ - RIFERIMENTO A FATTI O NORME DIVERSE DA QUELLE INVOCATE PER GLI INTERESSI MATURATI IN PRECEDENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA DEGLI INTERESSI PIÙ VANTAGGIOSI EX D.P.R. N. 1063 DEL 1962 IN TEMA DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MATURATI DOPO LA RIASSUNZIONE - PROPONIBILITÀ - RIFERIMENTO A FATTI O NORME DIVERSE DA QUELLE INVOCATE PER GLI INTERESSI MATURATI IN PRECEDENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DOMANDA DEGLI INTERESSI PIÙ VANTAGGIOSI EX D.P.R. N. 1063 DEL 1962 IN TEMA DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA.*
La domanda di corresponsione degli interessi maturati dopo la riassunzione del giudizio in Sede di rinvio, che è proponibile in tale Sede in base al combinato disposto degli artt. 394 e 345 cod. proc. civ., può essere fondata, in considerazione della sua obiettiva novità, anche su fatti e norme diverse da quelle invocate per gli interessi maturati in precedenza (nella specie, sulle Disposizioni del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 in tema di appalto di opera pubblica, al fine di conseguire un tasso più vantaggioso rispetto a quello chiesto ed ottenuto per gli interessi anteriori all'indicata data).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)