Sez. 1, Sentenza n. 3618 del 28/03/1995 (Rv. 491449 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Riassunzione del giudizio in sede di rinvio - Interessi maturati successivamente - Domanda - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
La domanda di corresponsione degli interessi maturati dopo la riassunzione del giudizio in sede di rinvio è proponibile in tale sede in base al combinato disposto degli artt. 394 e 345 cod. proc. civ. e può essere fondata, in considerazione della sua obiettiva novità, anche su fatti e norme diverse da quelle invocate per gli interessi maturati in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)