Sez. 2, Sentenza n. 1847 del 24/05/1969 (Rv. 340963 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS (ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO) - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN PROPRIETA - ASSEGNATARI - QUALITA DI CONDOMINI - LIMITI - EFFETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - GIUDIZI RELATIVI AL DIRITTO DI PROPRIETA - QUALITA DI LITISCONSORTI NECESSARI - INSUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INCIS (ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO) - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN PROPRIETA - ASSEGNATARI - QUALITA DI CONDOMINI - LIMITI - EFFETTI DI DIRITTO SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - GIUDIZI RELATIVI AL DIRITTO DI PROPRIETA - QUALITA DI LITISCONSORTI NECESSARI - INSUSSISTENZA.*
L'art. 18 (sia nel testo originario che in quello modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231) della legge 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprieta degli alloggi di tipo popolare ed economico, ha il limitato scopo di considerare gli 'assegnatari in proprietà come condomini ai meri effetti dell'amministrazione dello stabile - quali mandatari dell' INCIS -, e non gia anche ad effetti di diritto sostanziale, pertanto, dalla predetta norma non puo trarsi la illazione che gli assegnatari, nei giudizi riguardanti i menzionati diritti sostanziali, diventino litisconsorti necessari, insieme con l' istituto o addirittura in sua vece.*
Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 18, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)