Sez. 2, Sentenza n. 6410 del 06/12/1984 (Rv. 437993 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE DELLE CASE POPOLARI DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - CONFIGURAZIONE - NATURA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE DELLE CASE POPOLARI DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI - CONFIGURAZIONE - NATURA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, la amministrazione delle case popolari da parte degli assegnatari deriva da una comunione di godimento basata su diritti personali e non già sul diritto di proprietà il quale, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, passa agli assegnatari, che sono in godimento dei singoli appartamenti e dei beni al servizio comune del relativo edificio in base a contratti di locazione con patto di futura vendita, solo al momento del pagamento integrale del prezzo. (V 5620/82, mass n 423388; (V 645/77, mass n 384212; (V 1847/69, mass n 340963).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 15, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)