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Sez. 5 - , Sentenza n. 6721 del 15/03/2017 (Rv. 643467 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Indennità ex art. 230-bis c.c. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643467-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, non è deducibile, per difetto del requisito dell’inerenza, l’esborso che il titolare dell'impresa familiare effettua in favore del congiunto a titolo di liquidazione per la cessazione del rapporto partecipativo, trattandosi di credito rapportato ad una quota di beni, utili ed incrementi e non di un costo da cui derivi un pur potenziale ricavo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1985 num. 917 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)