Sez. L, Sentenza n. 7223 del 15/04/2004 (Rv. 572099 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Impresa individuale - Morte del titolare - Conseguenza - Diritti dei compartecipi - Individuazione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (artt. 2251 e segg. cod. civ.), l'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili; ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2284 cod. civ., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l'impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell'asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell'impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)