Sez. 3, Sentenza n. 11740 del 20/11/1998 (Rv. 520888 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione di risoluzione del contratto per inadempimento - Azione di annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso - Rapporto di pregiudizialità giuridica - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste rapporto di pregiudizialità giuridica (ma rapporto di continenza) e non è quindi necessario procedere alla sospensione del processo, a termini dell'art. 295 cod. proc. civ., tra la causa in cui si controverte in ordine alla risoluzione di un contratto per inadempimento e quella in cui sia stato chiesto l'annullamento dello stesso contratto per vizio del consenso, fermo restando il potere discrezionale del giudice del merito di concedere o negare la sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)