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Sez. 2, Ordinanza n. 17317 del 05/12/2002 (Rv. 559014 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Estremi - Mancanza - Sospensione facoltativa - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559014-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Non sussiste rapporto di pregiudizialità giuridica - e non è quindi necessario procedere alla sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - tra la causa avente ad oggetto l'annullamento di un contratto e quella avente ad oggetto la risoluzione del medesimo contratto, fermo restando - pur dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, di concedere o negare la sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)