Sez. 2, Ordinanza n. 17317 del 05/12/2002 (Rv. 559014 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Estremi - Mancanza - Sospensione facoltativa - Incensurabilità in cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Non sussiste rapporto di pregiudizialità giuridica - e non è quindi necessario procedere alla sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - tra la causa avente ad oggetto l'annullamento di un contratto e quella avente ad oggetto la risoluzione del medesimo contratto, fermo restando - pur dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, di concedere o negare la sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)