Sez. 3, Sentenza n. 11533 del 23/05/2014 (Rv. 631301 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Comportamento di dipendenti ed ausiliari dei contraenti - Rilevanza agli effetti dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
In tema di interpretazione del contratto, agli effetti dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., i contraenti, che operino tramite dipendenti ed ausiliari, rispondono anche dei loro comportamenti, come della loro organizzazione ed attività , potendo, tuttavia, ritenersi non significativa la condotta tenuta dal personale degli uffici di una delle parti in contrasto con il testo letterale di una clausola contrattuale in caso azione inconsapevole o meramente erronea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1362 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)