Sez. 1, Sentenza n. 12535 del 19/07/2012 (Rv. 623313 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Rilevanza ermeneutica - Condizioni - Comunanza a entrambi i contraenti - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)