Sez. 3, Sentenza n. 3716 del 09/03/2012 (Rv. 621397 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | CERTALEX - Impresa assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa - Trasferimento di portafoglio - Richiesta di risarcimento all'impresa cessionaria ex art. 8 del d.l. n. 576 del 1978 - Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità - Questione di legittimità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, applicabile "ratione temporis", costituisce una condizione di proponibilità della domanda, analoga a quella stabilita dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, col solo limite della formazione del giudicato interno; il privilegio in tal modo accordato all'impresa cessionaria del portafoglio non viola l'art. 3 Cost., in quanto giustificato dall'esigenza di consentire a quell'impresa gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione delle controversie.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)