Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1482
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Elezioni
- Questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24 e 48 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
(Nella specie, la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata - art. 15, n. 7 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali - era stata proposta in relazione agli artt. 24 e 48 della Costituzione. Sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Costituzione la Corte ricorda che la questione è già stata dichiarata non fondata in relazione all'art. 15, n. 6, dello stesso T.U. con sentenza n. 42 del 1961 con motivazione che vale anche per l'art. 15, n. 7. Anche in riferimento all'art.48 Costituzione non si ravvisano nella questione proposta nuovi profili che inducano la Corte a discostarsi dalla decisione presa con sentenza n. 43 del 1961). Conforme: 24/1956 D.
Norme impugnate
- art. 15, n. 7) d.P.R. 16 marzo 1960, n. 570
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 23 marzo 1961 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto nel procedimento su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961.
punto 1
punto 2
Considerato che la questione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, l'ha dichiarata non fondata in relazione all'art. 15, n. 6, dello stesso T.U. con motivazione che vale anche per l'art. 15, n. 7, ora denunciato;
che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rispetto al quale, peraltro, non si deducono particolari motivi di illegittimità costituzionale della norma denunciata, non v'è motivo di discostarsi dalla precedente decisione, in quanto essa ha precisato che i casi di ineleggibilità consentiti dalla Costituzione non sono soltanto quelli a cui si riferisce lo stesso art. 48, terzo comma, mentre, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, il principio dell'eguaglianza del voto, stabilito dal citato art. 48, secondo comma, della Costituzione, non riguarda direttamente il risultato concreto della manifestazione di volontà dello elettore;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti al Consiglio Comunale di S. Nicola dell'Alto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
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