Sez. 3, Sentenza n. 16673 del 30/10/2017 Ud. (dep. 16/04/2018) Rv. 272817 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice di acquisizione di mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Assunzione di nuove prove disposta in assenza di motivazione - Invalidità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., sorretta dalla formula " stante la necessità ai fini del decidere").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)