diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6250 del 09/01/2013 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254497 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice di acquisizione di mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Assunzione di nuove prove disposta in assenza di motivazione - Invalidità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254497-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

L'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l'effettuazione di una ricognizione di persona e l'acquisizione di una perizia già espletata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)