Sez. 1, Sentenza n. 8740 del 01/12/2016 Ud. (dep. 22/02/2017) Rv. 269191 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Assoggettamento - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
L'attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della pena operato dai giudici di merito, che avevano ritenuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti e applicato la riduzione per il riconoscimento della citata attenuante della dissociazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)