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Sez. 1, Sentenza n. 863 del 08/10/2014 Cc. (dep. 12/01/2015) Rv. 261559 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Art. 4 della legge n. 140 del 2003 - Mancata previsione della perdita di efficacia del provvedimento coercitivo in conseguenza del rigetto della richiesta di autorizzazione - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di rivalutare d'ufficio la consistenza del quadro indiziario in conseguenza del rigetto della richiesta di autorizzazione - Questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 13, 24, 27, 68 e 134 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261559-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sia in riferimento agli artt. 3, 68 e 134 Cost., nella parte in cui non prevede che il rigetto della richiesta di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali nei confronti di un parlamentare comporti la perdita di efficacia (invece che la mera in eseguibilità temporanea) del provvedimento coercitivo, sia in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che detto rigetto comporti l'obbligo per il giudice di rivalutare di ufficio la sussistenza della gravità del quadro indiziario, in caso di successiva perdita della qualità di deputato o senatore da parte del destinatario della misura, poiché la disposizione in esame ha la funzione di tutelare la libertà e la funzione dell'organo parlamentare e non di attribuire anomali privilegi personali. (Conf. sent. N. 864 del 2015 non mass.).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/2003 num. 140 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 68, Costituzione art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)