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Sez. 5, Sentenza n. 40728 del 27/10/2006 Ud. (dep. 14/12/2006) Rv. 235770 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Delibera di insindacabilità - Prosecuzione del giudizio - Nullità - Esclusione in assenza di una pronuncia di responsabilità nei confronti del parlamentare - Altra delibera di insindacabilità, concernente le stesse frasi addebitate al Parlamentare, pubblicate in giornali diversi, annullata, in sede di conflitto di attribuzioni, dalla Corte costituzionale - Effetti - Annullamento"ex tunc".
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235770-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE

In tema di immunità parlamentare, la delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare, non impugnata mediante conflitto di attribuzione, inibisce la prosecuzione del giudizio che, tuttavia, qualora abbia, comunque, luogo non è sanzionata da nullità, sempreché non si pervenga ad una pronuncia di responsabilità del parlamentare in violazione dell'art. 68 Cost.; pertanto, laddove a tale prima delibera faccia seguito un'altra di insindacabilità (nella specie sulle stesse frasi pubblicate in giornali diversi) la quale sia annullata dalla Corte costituzionale - in sede di conflitto di attribuzioni - il relativo annullamento ha efficacia "ex tunc", con la conseguenza che legittimamente il giudice ordinario non emette pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)