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Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019 (Rv. 652868 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Qualificazione del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Accertamento - Conseguenze - Diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - Obbligo di versamento della contribuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652868-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)