Sez. L - , Sentenza n. 16753 del 21/06/2019 (Rv. 654242 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Esperti esterni del SECIT - Rapporto di lavoro subordinato a termine - Configurabilità - Conseguenze - Soppressione del SECIT - Risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta - Esclusione -Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
La disciplina specifica degli esperti esterni del SECIT non esclude la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego a termine, siccome risultante dall'accertamento dell'effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e dell'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non assumendo rilievo, di contro, l'assenza di un atto formale di nomina né la violazione delle norme imperative in tema di assunzione alle dipendenze della P.A.; ne consegue che la soppressione del SECIT per "factum principis" non comporta di per sé la risoluzione del rapporto in difetto di prova, da parte del datore pubblico, dell'impossibilità di continuare a ricevere la prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1980 num. 146 art. 9, Legge 24/04/1980 num. 146 art. 10, Legge 24/04/1980 num. 146 art. 11, DPR 10/04/2001 num. 107 art. 22, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 18 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 45, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 05/08/2010 num. 125 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 01/10/2010 num. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)