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Sez. 6, Sentenza n. 17621 del 18/03/2014 Ud. (dep. 22/04/2014) Rv. 261428 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE | Reati stradali - Fattispecie di cui all'art. 189. cod. strada - Presupposti - "Incidente" causato da comportamenti di natura dolosa - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261428-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'"incidente", che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell'agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)