Sez. 4 - , Sentenza n. 42071 del 14/09/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) Rv. 282066 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE | Reati stradali - Fattispecie di cui all'art. 189 cod. strada - Presupposti - "Incidente" causato da comportamenti di natura dolosa - Possibilità - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'"incidente", che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell'agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 7, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Strada art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)