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Sez. 3, Sentenza n. 4665 del 08/11/1989 (Rv. 464097 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464097-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

Il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli, quante volte il fatto è considerato dalla legge come reato, ma il reato stesso si estingua per la morte del suo autore, si prescrive, a norma dell'art. 2947, commi secondo e terzo, cod. civ., per il decorso d'un biennio dalla morte e non dalla data in cui la parte offesa abbia avuto conoscenza dell'evento morte e neppure da quella di emissione del provvedimento del giudice che dichiara estinto il reato, mentre a nulla rileva l'incertezza sulla responsabilità dell'imputato. (Conf 4029/83, mass n 428975; (Conf 6273/80, mass n 410010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 2, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)