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Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 26/11/1980 (Rv. 410010 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SCONTRO TRA VEICOLI.*
Stato
decisa il 1980-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410010-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SCONTRO TRA VEICOLI.*

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nell'ipotesi che il reato si sia estinto per morte del reo, e quella prevista dai primi due commi dell'art 2947 cod civ e decorre dalla morte del reo, ai sensi dell'art 183 cod pen e del terzo comma dell'art 2947 citato, sicche, qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, a cui carico si configuri il delitto di lesioni colpose gravissime, il diritto al risarcimento del danno vantato da detta persona nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente. Conseguendo l'Estinzione del reato ipso iure al decesso del reo, indipendentemente dal provvedimento del giudice che la riconosca, avente valore di una semplice declaratoria, non incide su tale effetto estintivo, nel senso di escluderlo o di spostarne la data al momento della sua pronunzia, la sentenza con la quale sia stato assolto il conducente dell'altro veicolo, sottoposto a procedimento penale per il summenzionato delitto, e sia stata indicata la colpa del conducente deceduto. (V 2425/71, mass n 353386; (V 1344/71, mass n 351560; (V 2245/70, mass n 348403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)