Sez. L, Sentenza n. 4340 del 11/05/1987 (Rv. 453090 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PERICOLO DI INFORTUNIO ASSOLUTAMENTE REMOTO - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI ADDETTI A MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PERICOLO DI INFORTUNIO ASSOLUTAMENTE REMOTO - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 38 cost., del combinato disposto del primo e quarto comma dell'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nella parte in cui considera gli impianti ed apparecchi elettrici come fonti di rischio, al fine della Costituzione del rapporto assicurativo antinfortunistico, in ogni caso, senza esclusione di quello in cui il pericolo di danno per il lavoratore sia assolutamente remoto), in quanto l'insorgere di tale rapporto è pur sempre condizionato dalla esistenza di un rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto il personale addetto a tali strumenti, e non anche qualsiasi lavoratore dell'impresa presso la quale i macchinari siano in uso, ed, inoltre, perché l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio. (Conf 4072/87, mass n 452857; (Conf 6309/85, mass n 443409; (Conf 524/82, mass n 418233).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)