Sez. L, Sentenza n. 524 del 26/01/1982 (Rv. 418233 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI - PRESUNZIONE DI RISCHIO - COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI PRIMO E QUARTO DELLO ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI - PRESUNZIONE DI RISCHIO - COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI PRIMO E QUARTO DELLO ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto dai commi primo e quarto dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (nelle parti in cui considera gli impianti ed apparecchi elettrici fonti di rischio, ai fini della Costituzione del rapporto assicurativo antinfortunistico, in ogni caso, ivi compreso quello in cui il pericolo di danno per il lavoratore sia assolutamente remoto) in quanto l'insorgere di tale rapporto è pur sempre condizionato dall'esistenza di un rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto esclusivamente il personale addetto a siffatti strumenti e non anche a qualsiasi lavoratore dell'impresa presso la quale i macchinari siano in uso ed, inoltre, l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)