Sez. 5, Sentenza n. 15832 del 13/08/2004 (Rv. 575586 - 01)
DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Termine - Computo - Principio ex art. 2963, terzo comma, c.c., dettato in materia di prescrizione - Applicabilità - Fondamento.
DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di computo dei termini di prescrizione, l'art. 2963, terzo comma, cod. civ., secondo il quale "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", configura un principio generale applicabile, in assenza di diversa previsione, anche in materia di decadenza, atteso che l'art. 2964 c.c. dichiara inapplicabili alla decadenza soltanto le norme relative alla interruzione ed alla sospensione della prescrizione e che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)