Sez. 3, Sentenza n. 9572 del 12/05/2015 (Rv. 635270 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Trascrizione del pignoramento - Termine per la sua rinnovazione - Art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1187 com. 2, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)