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Sez. 1, Sentenza n. 558 del 01/03/1973 (Rv. 362605 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - MOTIVI PER NEGARE IL GIUDICATO DI ALCUNE ARGOMENTAZIONI - PER CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362605-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - MOTIVI PER NEGARE IL GIUDICATO DI ALCUNE ARGOMENTAZIONI - PER CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Compito della Corte di Cassazione e di provvedere sul ricorso proposto da chi sia rimasto soccombente in Sede di merito, e non e pertanto ammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa per ottenere una pronuncia sul punto che talune affermazioni contenute nella parte motiva dell'impugnata sentenza non costituiscano accertamenti ai sensi e per gli effetti dell'art 2909 cod civ e, in subordine, la correzione delle affermazioni stesse a norma dell'art 384 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)